Torna la piena e solidale responsabilità per gli imprenditori e committenti in materia di appalti di opere e di servizi, infatti con il decreto legge 17 marzo 2017 N.25 il Consiglio dei Ministri ha di fatto modificato l’art 29 della cosiddetta legge Biagi (decreto legislativo n.276 del 2003) che stabilisce che “In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. […]”.
Le due principali modifiche apportate dal recente decreto legge sono:
Un rischio concreto a cui ogni azienda privata è esposta allorché commissioni la realizzazione di un’opera o richieda un qualsiasi servizio a un fornitore e quest’ultimo, o gli eventuali subfornitori, non adempiano al pagamento dei lavoratori impiegati nell’esecuzione di quella prestazione. Il committente, in questo caso, potrà essere chiamato, anche in via prioritaria, a pagare le retribuzioni del personale, compreso il TFR, i contributi INPS, INAIL e le Casse previdenziali. Quindi una forte esposizione, senza che la norma preveda la possibilità da parte del committente di effettuare controlli e verifiche che, allo stato di fatto, sono riservati ai soli organi ispettivi.
Tuttavia per diminuire il rischio di incorrere nella responsabilità solidale, le imprese committenti hanno la possibilità di normare nel contratto di appalto l’esecuzione di controlli e di verifiche e le modalità di esecuzione, potendo prevedere anche la possibilità di espromissione o la sospensione dei pagamenti pattuiti in caso di accertata irregolarità.
E’ necessario pertanto che il committente abbia piena contezza del numero dei lavoratori e del pagamento da parte dell’appaltatore e del subappaltatore delle retribuzione e dei contributi previdenziali. A tal fine si suggerisce nel contratto di appalto di inserite clausole che richiedono all’appaltatore di inviare periodicamente:
In questo modo il committente, in caso di mancato pagamento dell’appaltatore o subappaltatore nei confronti dei loro lavoratori, potrà decurtare tali importi a quelli dovuti sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.Tutto ciò seppur semplice da un punto di vista contrattuale, potrebbe risultare complesso nella fase gestionale, specie in appalti di dimensioni significative, per questo abbiamo sviluppato una soluzione in grado di gestire l’intero processo.
Con il nostro “Vendor Compliance”, già in uso presso importanti multinazionali, è possibile infatti governare efficacemente i fornitori e i rischi connessi grazie ai moduli:
Sarà possibile quindi vincolare il benestare dei pagamenti ad una serie di elementi tra cui anche la regolarità dei pagamenti. Se vuoi avere maggiori informazioni contattaci.